Art. 22.
(Liquidazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa).

      1. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, di seguito denominata «Agenzia», è posta in liquidazione a decorrere dal 31 dicembre 2007. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato il commissario liquidatore, che deve chiudere le procedure di liquidazione entro sei mesi dal conferimento dell'incarico.

      2. Il personale dipendente in servizio presso la soppressa Agenzia è assegnato ad altra amministrazione ai sensi di quanto previsto dal capo III del titolo II del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, conservando, presso le strutture di nuova assegnazione, lo stato giuridico ed economico in godimento.
      3. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, cessano dalla carica l'amministratore delegato e i membri degli organi delle soppressa Agenzia comunque eletti o nominati. Dalla stessa data termina ogni corresponsione ai soggetti medesimi di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.
      4. Le risorse rese disponibili dall'attuazione del presente articolo sono trasferite in un fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare agli interventi tesi allo sviluppo dell'innovazione e della competitività industriali e imprenditoriali nei settori produttivi e nei sistemi territoriali, nonché alla promozione della competitività e delle potenzialità attrattive

 

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dei territori, nel rispetto dei princìpi vigenti in materia di ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate fissati con delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).